Bonus barriere architettoniche, quando non si può applicare

Come funziona il bonus barriere architettoniche

Secondo il sito dell’AdE, per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa prevede diverse agevolazioni:

  • la detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e)
  • la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
  • la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Bonus barriere architettoniche al 75 per cento

In particolare, il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche è normato dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) che ha introdotto agevolazioni per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. 

Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Quando il bonus barriere architettoniche non vale

L’articolo 119-ter del decreto citato stabilisce che la detrazione al 75 per cento, possibile fino a tutto il 2025 per chi intervenga a rimuovere le barriere architettoniche di un edifcio, sia applicabile solo a edifici esistenti, il che, secondo Lorefice, crea dei dubbi legati a quegli edifici che sono stati demoliti e ricostruiti con la stessa cubatura.

Al suggerimento di adottare una interpretazione più favorevole, il Mef ha risposto picche, chiarendo che l’agevolazione non vale né per le nuove costruzioni, né per le ricostruzioni post demolizione. Motivo: non ci sono coperture finanziarie sufficienti per questo tipo di agevolazioni, che andranno se mai introdotte con apposite norme (e relative coperture individuate).

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