Come installare un climatizzatore senza incombere in sanzioni

Non tutti sanno che chi installa un condizionatore deve essere dotato di una certificazione aziendale e di un patentino. Dal 24/01/2019 Scattano i controlli.

Dopo una lunga attesa, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto di recepimento del regolamento Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il Regolamento UE 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012

Il nuovo DPR F-gas, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche: individua il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità competente a interloquire con gli operatori e le imprese; interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati; istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese.

Con riferimento al Registro, il D.P.R. si pone l’obiettivo di:

  • disciplinare il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime;
  • disciplinare la costituzione e la gestione di una banca dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni relative alle vendite di gas fluorurati a effetto serra e delle apparecchiature di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 517/2014, nonché alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento di dette apparecchiature

L’articolo 15 del D.P.R conferma l’obbligo di iscrizione al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già previsto dal precedente D.P.R. 43/2012), per imprese e persone che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati nonché di controllo e recupero dei gas.

La principale novità introdotta dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca dati che verrà gestita, al pari del registro fgas.it, dalle Camere di Commercio, ed in particolare da EcoCerved, e dovrà contenere tutti i dati relativi ai movimenti sui gas florurati: vendita/acquisto dei refrigeranti da parte di persone e aziende certificate (con registrazione del numero di certificato), delle apparecchiature che li contengono e dati relativi alle attività di installazione, assistenza, riparazione,rimozione e smantellamento. Tutto questo a prescindere dalla quantità di refrigerante in essi contenuti.

Il Registro è gestito dalle Camere di commercio capoluogo di regione e di provincia autonoma ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  1. Sezione degli organismi di certificazione, degli organismi di valutazione della conformità e degli organismi di attestazione;
  2. Sezione delle persone fisiche e delle imprese non soggette all’obbligo di certificazione;
  3. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate;
  4. Sezione delle persone fisiche che hanno ottenuto l’attestato;
  5. Sezione delle persone fisiche con deroghe transitorie o esenzioni all’obbligo di certificazione;
  6. Sezione delle persone fisiche e delle imprese certificate in un altro Stato membro che hanno trasmesso copia del proprio certificato.

Rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 43/2012 vengono introdotte alcune sostanziali novità tra le quali:

  1. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento alle apparecchiature e alle attività per le quali è richiesta l’iscrizione, a seguito dell’attuazione dei nuovi regolamenti di esecuzione 2067/2015/CE e 2066/2015/CE relativi rispettivamente alla refrigerazione e ai commutatori.
  2. Ampliamento dell’ambito di applicazione con riferimento ai soggetti tenuti all’iscrizione e alla certificazione (artt. 7,8 e 9) nonché a quelli tenuti solo all’iscrizione (art. 10).

I certificati e gli attestati emessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, restano validi nel rispetto dei requisiti e delle condizioni in applicazione dei quali sono stati originariamente rilasciati.
Tutte le persone fisiche e le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano iscritte al Registro telematico nazionale, devono conseguire i pertinenti certificati entro il termine di 8 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto; analoga scadenza vale per i nuovi iscritti.
Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dell’iscrizione della persona fisica e dell’impresa dal Registro telematico nazionale, previa notifica.

A chi si rivolge il regolamento?

FGAS è rivolto a tutti gli operatori e aziende, che utilizzano e manutenzionano apparecchiature contenenti gas fluorurati come ad impianti di spegnimento ma anche ai sistemi di refrigerazione e condizionamento contenenti gli HFC elencati nell’allegato I del Regolamento Europeo 517/2014

Collegamenti utili

Per informazioni sul Registro telematico nazionale delle persone e delle persone certificate.

autore: Scantamburlo Per. Ind. Omar 

Termotecnico

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