Ecobonus al 110% nel decreto Rilancio 2020

Il decreto Rilancio approvato dal consiglio dei Ministri ha definito il perimetro di un provvedimento atteso dalle famiglie e dalle imprese edili, in gravissime difficoltà dalla crisi del coronavirus.

Le regole hanno presentano sostanziali differenze rispetto all’ecobonus attualmente in vigore, dall’1 Luglio infatti sarà possibile usufruire dell’ecobonus formato maxi: una detrazione fiscale del 110% sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 per l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza degli edifici. Cambia quindi la misura dell’agevolazione (attualmente a seconda delle opere si va dal 50% al 75%, i lavori più diffusi sono al 65%) ma, cosa ancora più interessante, si accorciano i tempi per i rimborsi del Fisco: 5 anni anziché 10. In pratica chi spendesse 50 mila euro invece di 3.250 euro all’anno per 10 anni ne riceverà indietro 11 mila all’anno per cinque anni.

Quali sono gli interventi interessati:
  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo con limite massimo di 60.000 euro per unità immobiliare.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di 30.000 euro per unità immobiliare.
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore anche abbinati a fotovoltaico ed accumulo; il limite di spesa è di 30.000 euro
Chi sono gli interessati?

Il maxi bonus sarà attribuito solo alle persone fisiche e solo per le abitazioni in condominio o per quelle indipendenti che però siano anche prima casa del contribuente. L’ecobonus attuale si applica invece a qualsiasi immobile e anche ai soggetti Ires.

Inoltre
Cosa succede nel caso di lavori come la sostituzione di infissi, delle finestre, delle tende da sole, dei condizionatori o dei serramenti?

Che non si applica l’ecobonus al 110% per questi lavori, ma rimane la vecchia detrazione dell’ecobonus dal 50 al 65%. La detrazione però sale al 110% nel caso in cui tali interventi “siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi” maggiori (descritto sopra).

Il termotecnico deve dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) e asseverazione

Lo sconto in fattura

Importante novità è infine quella che riguarda la possibilità di cedere il credito maturato alle banche. Per tali interventi, ha segnalato Palazzo Chigi, “in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta”. In pratica, la grande novità è che, per esempio, il condominio potrà appaltare lavori per 100 e incassare un pari sconto dal fornitore, che incassa la liquidità (100) dalla banca girandole un credito fiscale da 110. I condomini avrebbero i lavori gratis, le imprese un pagamento sicuro dei lavori e per le banche – che attingono liquidità dall’eurosistema a condizioni senza precedenti – un margine del 10% spalmato in cinque anni.

Si prevede che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 18 maggio 2020, seguici per restare aggiornato!

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