Ecobonus 2021: aggiornati gli interventi trainanti e trainati

Coibentazione del tetto, barriere architettoniche, edifici senza APE ed edifici plurifamiliari. Cambiano nel 2021 le possibilità di accedere all’ecobonus 110%, previsto per la riqualificazione energetica degli edifici.

Ecobonus 110% e Legge di Bilancio 2021

La Legge di Bilancio 2021 ha, infatti, previsto importanti modifiche all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), inserendo nuove possibilità per i contribuenti di accedere alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. superbonus) con specifico riferimento agli interventi che rientrano nel cosiddetto ecobonus 110%.

Resta sempre la distinzione tra interventi trainanti e trainati. La differenza tra i due consiste nel fatto che i primi (trainanti) accedono direttamente al bonus 110%, mentre i secondi (trainati) rilevano la detrazione maggiorata solo se eseguiti congiuntamente ai trainanti.

Gli interventi trainanti che accedono all’Ecobonus 110%

Entrando nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2021 ha aggiornato l’elenco degli interventi trainanti di riqualificazione energetica che accedono all’ecobonus 110%, che adesso si potrà fruire per:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico);
  • la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Da tenere a mente che i primi due interventi (isolamento termico e coibentazione del tetto) hanno un limite di spesa complessivo. Per cui per questi due interventi la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore;

  • a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Gli interventi trainati che accedono all’Ecobonus 110%

Da aggiornare anche l’elenco degli interventi trainati. Se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi trainati, la nuova versione del Decreto Rilancio prevede che possono utilizzare l’aliquota maggiorata del 110% anche i seguenti:

  • gli interventi di abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni,
  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Maggiori possibilità di accesso all’Ecobonus 110%

Ma non solo. Oltre ad aver ampliato il ventaglio di interventi, la Legge di Bilancio 2021 ha anche esteso la possibilità di accesso all’ecobonus:

  • agli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico o coibentazione del tetto, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

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