Tutte le novità del Decreto Rilancio sul Superbonus 110%

Con l’approvazione definitiva da parte del Senato della Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), viene dato il tanto atteso via libera ai benefici fiscali del 110% che a questo punto attendono solo i due provvedimenti attuativi chiave da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Tre gli interventi coperti dal credito d’imposta del 110%:

cappotto termico, che deve interessare più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.

Il limite massimo di spesa per il cappotto termico è:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni degli edifici sono:

  • 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/ 2043 del 28 maggio 2015, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Il tetto massimo di spesa è 30.000 euro anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Questi interventi sono gli interventi cosiddetti “trainanti”, cioè uno solo di questi basta basta a portare al 110% lo sgravio in cui possono entrare altri interventi, come per esempio:

  • il montaggio di pannelli solari;
  • il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari;
  • gli interventi previsti dal vecchio ecobonus;
  • la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.
Sconto in fattura e cessione del credito

Altra aggiunta relativa ai nuovi superbonus 110% e per la quale sono attesi i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico sta nella documentazione richiesta: visto di conformità e asseverazione tecnica degli interventi.

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, infatti, sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente, secondo quanto disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

Accesso alla detrazione, sconto in fattura e cessione del credito: l’asseverazione degli interventi

Per accedere ai superbonus 110% e per scegliere l’opzone per lo sconto in fattura e cessione del credito, è necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato. In particolare per gli interventi che accedono all’ecobonus 110%, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa telematicamente all’Enea. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, saranno stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

Sì anche all’econbonus nelle seconde case

La detrazione è valida anche a immobili del terzo settore e alle seconde case, tranne quelle di lusso, ville e castelli. Potranno invece usufruirne i proprietari delle villette a schiera.

Le spese detraibili

Come previsto dal Decreto, tra le spese detraibili sono previste quelle sostenute per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell’attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità.

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Per argomento trattato vedi anche:

Ecobonus al 110% diventa legge
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