Superbonus 110, con il decreto Semplificazioni basterà la CILA

Novità importanti per il superbonus 110%: con il Decreto Semplificazioni, per il quale attendiamo ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le tempistiche per il riconoscimento della detrazione vengono ridotti e inoltre viene data la possibilità di goderne anche nel caso in cui negli immobili ci siano degli abusi (ma su questo faremo chiarezza di seguito).

Ma non solo: tra le novità del DL Semplificazioni introdotte per l’Ecobonus c’è anche quella che inserisce tra gli interventi cosiddetti “trainanti”, ossia quelli che danno la possibilità di godere della detrazione, anche l’eliminazione delle barriere elettroniche per gli Over 65.

Di fatto, quindi, il Governo ha deciso non solo di ampliare la platea di coloro che possono ricorrere al superbonus 110% per lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico degli edifici (dal quale però restano esclusi gli alberghi), ma anche di ridurne le tempistiche. Vediamo in che modo e quali documenti non saranno più necessari ai fini della richiesta del superbonus.

Perché il superbonus diventa più veloce

Il Decreto Semplificazioni “taglia” una serie di documenti fino a oggi necessari per la richiesta del superbonus al 110%.

Nel dettaglio, viene stabilito dal provvedimento che gli interventi agevolati con superbonus verranno considerati come fossero manutenzioni straordinarie e questi potranno essere realizzati semplicemente tramite la presentazione della CILA, ossia della Comunicazione d’inizio lavori asseverata. Si tratta, questa, di una semplificazione – che tuttavia non vale per quegli interventi che prevedono anche una demolizione prima della ricostruzione – che secondo le stime del Governo andrà a ridurre le tempistiche per l’avvio dei cantieri di almeno tre mesi.

Di fatto, quindi, viene cancellato il passaggio della valutazione discrezionale da parte degli sportelli unici dell’edilizia, i quali potrebbero anche valutare un intervento come troppo invasivo e dunque richiedere anche la SCIA.

Superbonus anche agli immobili con abusi? Facciamo chiarezza

Si parla con insistenza del fatto che il Decreto Semplificazioni abbia esteso anche agli edifici che presentano degli abusi edilizi di poter beneficiare dell’ecobonus al 110%. Non è propriamente così.

Semplicemente, infatti, il provvedimento approvato lo scorso 28 maggio stabilisce che lo stato legittimo dell’immobile non dovrà più essere attestato prima dell’inizio dei lavori. Nonostante questo, “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”. Di fatto, dunque, viene tolta al tecnico la responsabilità di accertare preventivamente degli abusi, ma resta comunque il rischio che le suddette irregolarità vengano segnalate nelle sedi opportune.

Nel dettaglio, con la CILA basterà attestare:

  • estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile (come pure del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione);
  • nel caso degli edifici più datati, sarà sufficiente attestare che questi sono stati ultimati prima del 1° settembre 1967.

Resta, comunque, la possibilità di revoca del superbonus in determinate occasioni, quali:

  • mancata presentazione della CILA;
  • qualora ci siano interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione del titolo abilitativo o dell’epoca di realizzazione dell’edificio;
  • mancata corrispondenza al vero di quanto attestato.

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