Superbonus 110, il decreto legge anti-frodi con controlli preventivi

Controlli preventivi sul superbonus 110 con il decreto antifrode che è stato approvato dal Cdm. Un decreto per mettere fine agli abusi non solo del bonus 110, ma degli altri bonus fiscali soprattutto nel campo della cessione de credito e dello sconto in fattura. Il decreto introduce il visto di conformità per tutti i bonus edilizi o la possibilità di sospendere la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della cessione del credito.

L’allarme lanciato da Ance e Agenzia delle Entrate (che ha quantificato circa 800 milioni di crediti inesistenti) ha spinto il governo ad approvare il decreto legge “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”

Obbligo visto di conformità per i bonus edilizi

L’obiettivo del decreto è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.

L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”. 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura inviate alla stessa Agenzia che presentano particolari profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).

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