I lavori realizzati su un unico edificio, a destinazione residenziale, composto da due unità immobiliari, una di piena proprietà di un soggetto e l’altra detenuta dallo stesso soggetto a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del padre, potranno fruire del superbonus 110%.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella Risposta 58 del 27 gennaio 2021. Il caso costituisce applicazione pratica della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 che ha ammesso alla detrazione gli interventi eseguiti su un massimo di quattro unità immobiliari situate in un edificio di proprietà di un unico soggetto.
Gli interventi comporteranno un miglioramento sismico attraverso il rinforzo delle mura, una nuova copertura con orditura portante in legno, la realizzazione di sottofondazioni e altre opere strutturali. I lavori includono, inoltre, un cappotto esterno con sostituzione di parte dei serramenti esterni e il rifacimento di una porzione dell’impianto termico.
Superbonus 110%, nuove scadenze ma non uguali per tutti
La Risposta dell’Agenzia ripercorre la normativa del superbonus 110%, fino alla recente disposizione della Legge di Bilancio 2021 che, modificando l’articolo 119 del Decreto Rilancio, ha esteso il superbonus alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 e ha previsto che, per la parte sostenuta nell’anno 2022, la detrazione sia ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Lo stesso articolo della Legge di Bilancio, alla successiva lettera m) ha previsto che, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 119, comma 9, lettera a), cioè i condomini, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Questi sei mesi in più spettano, quindi, soltanto agli edifici costituiti in condominio e non a quelli composti da più unità immobiliari di un unico proprietario.
Edifici con unico proprietario, superbonus fino a 4 unità
A proposito di questi ultimi, l’Agenzia ricorda che la lettera n), dell’articolo 1, comma 66 della Legge di Bilancio 2021 ha previsto che il superbonus si applichi anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.
Quindi per effetto di tale modifica, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o comproprietari, come nel caso prospettato.
Ecobonus 110% e sismabonus 110%, tetti di spesa e lavori trainati
Nei lavori antisismici ed energetici da eseguire il limite massimo di spesa ammesso al superbonus sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi, a condizione, tuttavia, che le relative spese siano contabilizzate separatamente e siano rispettati gli adempimenti specificatamente previsti.
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